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SEPARAZIONE E FISCO

 
Dichiarazione dei redditi percepiti a seguito di separazione
un coniuge separato, in seguito a sentenza del tribunale, riceve una somma a conguaglio degli assegni periodici percepiti negli anni 2006 e 2007. Come dovrà essere dichiarata tale somma nel 2009? A tassazione separata?
Si deve distinguere l'ipotesi d'assegni erogati per il mantenimento dei figli ovvero per il mantenimento del coniuge separato. Le somme corrisposte al coniuge a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria e destinate al mantenimento dei figli costituiscono proventi esenti da tassazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) 3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva; b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria; e per simmetria non costituiscono neppure somme deducibili dal reddito del coniuge che le eroga, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) del TUIR.

In presenza di assegni corrisposti per il mantenimento del coniuge, sempre a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, le somme percepite costituiscono reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente e pertanto da dichiarare da parte del beneficiario nello stesso quadro ove si dichiarano detti redditi (es. Modello Unico PF 2008, quadro RC, Sezione II).

Simmetricamente dette somme sono deducibili dal reddito del coniuge che le eroga, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) del TUIR. 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati; b) le spese mediche e quelle d'assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi d'assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito; c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

Le istruzioni al Modello Unico PF 2008 specificano a proposito che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria prevede l'erogazione di un assegno destinato al mantenimento sia dei figli che del coniuge senza specificare la quota parte di ciascuno, si presume che esso sia destinato al mantenimento del coniuge la metà delle somme erogate. Non si ravvede alcuna disposizione relativa alla possibilità di assoggettare a tassazione separata le somme corrisposte attraverso assegni di mantenimento relative ad annualità precedenti: né l'articolo 17 del TUIR, né le istruzioni al modello RM dell'UNICO2008PF contemplano tra le ipotesi di reddito assoggettabile a tassazione separata le somme erogate a titolo d'assegno di mantenimento.

Esse concorrono pertanto alla formazione del reddito imponibile nell'anno in cui sono incassate. Si aggiunge che la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 63, della Legge Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296), con finalità antievasive, dispone che i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti al coniuge, devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.

Fonte: News UCIPEM - avv. Anna Teresa Paciotti

 
     
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