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SEPARAZIONE E FISCO |
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| Dichiarazione dei redditi percepiti a seguito di
separazione |
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| un
coniuge separato, in seguito a sentenza del tribunale, riceve una somma a
conguaglio degli assegni periodici percepiti negli anni 2006 e 2007. Come
dovrà essere dichiarata tale somma nel 2009? A tassazione separata?
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Si deve distinguere l'ipotesi
d'assegni erogati per il mantenimento dei figli ovvero per
il mantenimento del coniuge
separato. Le somme corrisposte al coniuge a seguito di provvedimento
dell'autorità giudiziaria e destinate al mantenimento dei figli costituiscono
proventi esenti da tassazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b),
del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) 3. Sono in ogni caso esclusi
dalla base imponibile: a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva; b) gli
assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge
in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella
misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria; e per
simmetria non costituiscono neppure somme deducibili dal reddito del
coniuge che le eroga, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) del TUIR.
In presenza di assegni corrisposti per il mantenimento del coniuge, sempre a seguito di
provvedimento dell'autorità giudiziaria, le somme percepite costituiscono
reddito assimilato al reddito
di lavoro dipendente e pertanto da dichiarare da parte del beneficiario
nello stesso quadro ove si dichiarano detti redditi (es. Modello Unico PF
2008, quadro RC, Sezione II).
Simmetricamente dette somme
sono deducibili dal reddito del coniuge che le eroga, ai sensi
dell'art. 10, comma 1, lett. c) del TUIR. 1. Dal reddito complessivo si
deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi
che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: a)
i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli
immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i
contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di
provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
contributi agricoli unificati; b) le spese mediche e quelle d'assistenza
specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o
menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese
rimborsate per effetto di contributi o di premi d'assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a
formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le
spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo
versati da altri, concorrono a formare il suo reddito; c) gli assegni
periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al
mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva,
di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi
effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti
dell'autorità giudiziaria;
Le istruzioni al Modello Unico PF 2008 specificano a proposito che
se il provvedimento dell'autorità giudiziaria prevede l'erogazione di un
assegno destinato al mantenimento sia dei figli che del coniuge senza
specificare la quota parte di ciascuno, si presume che esso sia destinato
al mantenimento del coniuge la metà delle somme erogate. Non si ravvede
alcuna disposizione relativa alla possibilità di assoggettare a tassazione
separata le somme corrisposte attraverso assegni di mantenimento relative
ad annualità precedenti: né l'articolo 17 del TUIR, né le istruzioni al
modello RM dell'UNICO2008PF contemplano tra le ipotesi di reddito
assoggettabile a tassazione separata le somme erogate a titolo d'assegno
di mantenimento.
Esse concorrono pertanto alla formazione del reddito imponibile
nell'anno in cui sono incassate. Si aggiunge che la disposizione contenuta
nell'art. 1, comma 63, della Legge Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre
2006, n. 296), con finalità antievasive, dispone che i soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che deducono dal reddito
complessivo somme per assegni periodici corrisposti al coniuge, devono
indicare nella dichiarazione annuale dei redditi il codice fiscale del
soggetto beneficiario delle somme.
Fonte: News UCIPEM - avv. Anna Teresa Paciotti
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